Art. 24.
(Modulistica).

      1. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere favorevole del Comitato consultivo

 

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di cui all'articolo 5, da adottare entro sei mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e i contenuti per la redazione e la trasmissione della modulistica da parte degli operatori e degli organismi di controllo e certificazione nonché degli elenchi di cui agli articoli 25 e 26.